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Regolamento Stadio

STADIO COMUNALE "ROMEO MENTI" REGOLAMENTO D'USO DELL'IMPIANTO
(art. 1 septies del D. L. 28/2008, convertito e modificato dalla Legge nr. 88/2003)

Ai sensi del presente regolamento per impianto sportivo si intendono tutte le aree di pertinenza, compresa l’area perimetrale riservata esterna. L'accesso e la permanenza, a qualsiasi titolo, all'impianto sportivo “ROMEO MENTI” in occasione dell'evento sportivo, sono regolati dal presente Regolamento d’uso” e ne comportano l'accettazione da parte dello spettatore. L’inosservanza dello stesso comporterà l'immediata risoluzione del contratto di prestazione, con il conseguente allontanamento dall'impianto dei contravventori, nonché l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro. Qualora il contravventore risulti già sanzionato, nella stessa stagione sportiva anche in un impianto diverso, per la medesima violazione del Regolamento d’uso, la sanzione può essere aumentata sino alla metà del massimo e può essere comminato il divieto di accesso alle manifestazioni sportive, cd “d.a.spo”. A tal fine, all’accesso ai varchi e per tutto il tempo della permanenza nell’impianto, il regolare titolo di accesso deve essere conservato dal possessore ed esibito ad ogni richiesta da parte del personale preposto ai controlli. La Società che gestisce l’evento sportivo può rifiutare l’ingresso all’impianto alle persone che abbiano violato il presente regolamento. Si ricorda che le persone addette al controllo dei titoli di accesso, all’instradamento degli spettatori e ad assicurare il rispetto del regolamento d’uso dell’impianto sono qualificate con il nome di stewards e, nell’esercizio di tali funzioni, equiparate agli “incaricati di un pubblico servizio”, e quindi rientranti nella tutela normativa ex artt. 336 (violenza o minaccia a pubblico ufficiale) e 337 (resistenza a pubblico ufficiale) del codice penale. Si richiamano in particolare, le seguenti disposizioni: 1) il titolo di accesso allo stadio è strettamente personale e non è cedibile a terzi, salvo i casi e secondo le modalità previste dalla legge in materia e dal club. Lo stesso sarà rilasciato solo previa registrazione dei dati anagrafici dell’acquirente; 2) se utilizzato da persona diversa dal titolare, il titolo di accesso verrà ritirato dal personale preposto ai controlli, salvo poi applicare le disposizioni previste dalla vigente normativa in materia di sicurezza negli impianti sportivi; 3) per l'accesso all'impianto è richiesto il possesso di un documento di identità valido, da esibire, a richiesta del personale della società, per verificare la corrispondenza tra il titolare del titolo di accesso e il possessore dello stesso; 4) lo spettatore ha il diritto/dovere di occupare solamente il posto a lui assegnato ed evidenziato sul titolo di accesso (biglietto o abbonamento) e non potrà spostarsi all’interno dell’impianto in zone diverse senza l’espressa autorizzazione degli stewards o delle forze dell’Ordine.per ragioni di ordine pubblico, l’Autorità di Pubblica Sicurezza o la società che gestisce l’evento sportivo potranno limitare o interdire l’ingresso o la permanenza nell’impianto anche a soggetti che dispongono di regolare titolo di accesso; 5) l’apertura dei cancelli avviene, di norma, 2 ore prima dell’inizio dell’incontro; 6) in ragione della necessaria verifica circa la rispondenza di identità tra il titolare del titolo di accesso e il suo possessore ed allo scopo di evitare lunghe attese agli ingressi, che potrebbero pregiudicare la visione della gara sin dal suo inizio, si consiglia agli spettatori di presentarsi ai varchi di ingresso con adeguato anticipo; 7) le coreografie e l’esposizione di striscioni consentiti devono essere richiesti, almeno sette giorni prima dell’evento, alla società che organizza l’evento. Quest’ultima, ottenuto il nulla osta dalle competenti Autorità di Pubblica sicurezza, provvederà alla eventuale autorizzazione, che può essere anche estesa a tutta la stagione calcistica. Si ricorda, inoltre, che sono assolutamente vietati i seguenti comportamenti che potranno essere rilevati e contestati anche eventualmente attraverso le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza:
1) sostare in prossimità di passaggi, uscite, ingressi, lungo le vie di accesso, di esodo ed ogni altra via di fuga;
2) arrampicarsi sulle strutture dello stadio o delle pertinenze di esso;
3) danneggiare o manomettere in qualsiasi modo strutture, infrastrutture e servizi dell’impianto o di sue pertinenze;
4) introdurre, detenere o lanciare razzi, bengala, fuochi artificiali e petardi ovvero altri strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile;
5) introdurre o detenere veleni, sostanze nocive, materiale infiammabile, droghe e bevande alcoli¬che di gradazione superiore a 5°, pietre, bottiglie o contenitori di vetro, materiale imbrattante e/o inquinante, sistemi per la emissione di raggi luminosi (puntatori laser) ed ogni altro oggetto idoneo ad essere lanciato e/o potenzialmente idoneo ad arrecare comunque offesa alla persona o che l’Autorità di Pubblica Sicurezza presente all’impianto reputi vietato in relazione alle circostanze di tempo e di luogo. All’uopo si rappresenta che la società che gestisce l’evento sportivo non provvede ad alcun servizio di custodia di oggetti che possano essere ritenuti non introducibili nell’impianto;
6) introdurre o esporre striscioni, stendardi orizzontali, banderuole, documenti, disegni, materiale stampato e striscioni contenenti propaganda a dottrine politiche, ideologiche e religiose, asser¬zioni o concetti che incitino all'odio razziale, etnico e religioso, tamburi ed altri mezzi di diffusio¬ne sonora, se non espressamente autorizzati;
7) qualsiasi forma di discriminazione razziale, etnica e religiosa, cori od altre manifestazioni di intolleranza xenofoba;
8) qualsiasi forma di propaganda politica o di pubblicità personale;
9) accedere e trattenersi all'interno dell'impianto in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Tra i comportamenti che concretizzano fattispecie penali, si richiamano i reati indicati negli artt. 6, comma 1, 6 bis, 6 ter, 6 quater e 7 della Legge n. 401/89 e successive modificazioni, ed in particolare, quelli relativi al travisamento, all'ostentazione di emblemi o simboli che diffondano la discriminazione o la violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, all'incitazione alla violenza nel corso di competizioni agonistiche nonché al lancio di materiale pericoloso. Si segnala, infine, che lo stadio è controllato da un sistema di registrazione audio-video posizionato sia all'interno che all'esterno, i cui dati sono trattati secondo le disposizioni previste dal D.L. n. 196 del 30 Giugno 2003. Il trattamento dei dati personali è effettuato nel rispetto delle norme di legge. Si sottolinea che l’eventuale condanna ovvero anche semplice denuncia per uno degli illeciti penali e/o amministrativi previsti dalla normativa sulla sicurezza negli stadi ovvero qualsiasi altra violazione del presente regolamento d’uso comporterà, come ulteriore sanzione, la possibilità che l’Autorità Giudiziaria, in caso di condanna, o Questore, nei restanti casi, possano emettere a carico del responsabile un provvedimento di divieto di accesso agli impianti sportivi (cosiddetto d.a.spo.) per un periodo che va da un minimo di un anno ad un massimo di otto anni. APPROVATO IN SEDUTA G.O.S. (Gruppo Operativo Sicurezza) del 30-04-2010

Delegato Sicurezza

Costantino Peccerillo

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